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09 Maggio 2016

I precedenti di MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии: il Tribunale di Milano ripercorre i requisiti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria

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In un sistema giuridico che si allontana di più dal codice e si affida spesso e volentieri a sentenze artistiche, la Sentenza della Sezione II del Tribunale di Milano del 29/2/2016 in tema di revocatoria è una ventata di freschezza e ristabilisce i principi propri di un sistema positivo e legato al codice, quale quello italiano.

Questi i principi affermati in tema di revocatoria dallo Studio ed integralmente accolti dal giudice:

- in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore.

- ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901 c.c., consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche mediante presunzioni, ma non in via indiziaria;

- alla consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore deve essere equiparata l'agevole conoscibilità di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione;

- per l’ipotesi in cui l’atto di disposizione concerna un bene già gravato da ipoteche di terzi, se è vero che non vale ad escludere l'eventus damni la circostanza che i beni fossero stati in precedenza ipotecati a favore di un terzo, è tuttavia anche vero che valutazione del pericolo di danno è rimessa alla concreta valutazione del giudice, con la conseguenza che, ove oggetto dell'azione revocatoria sia un atto di compravendita di un bene già ipotecato, se ad agire è un creditore chirografario, il pregiudizio deve essere specificamente valutato - nella sua certezza ed effettività - con riguardo al potenziale conflitto tra il creditore chirografario e il creditore garantito da ipoteca, e quindi in relazione alla concreta possibilità di soddisfazione del primo con riguardo all'entità della garanzia reale del secondo

Alla luce di tali principi, la declaratoria di inefficacia dei due atti presuppone la prova del fatto: 1) “che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore”; 2) “che (…) il terzo fosse consapevole del pregiudizio”.

Non si dimetichi, come spesso purtroppo avviene, conclude il Tribunale che la prova della scientia damni grava su chi agisce in revocatoria.

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