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27 Agosto 2015

MK&PARTNERS - Адвокат в Италии: Riforma della Legge Fallimentare e del Codice di Procedura Civile - maggiori tutele per creditori e consumatori

MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии

Entrata in vigore immediata per la legge di razionalizzazione delle procedure concorsuali e delle procedure esecutive.

La pubblicazione della Legge n. 132/2015, con cui viene convertito il D.L. n. 83/2015, avvenuta in data 21/8 u.s. determina infatti l'entrata in vigore della corposa riforma legislativa.

La revisione urgente delle procedure concorsuali, in attesa della riforma vera e propria della Legge Fallimentare, rappresenta il leit motive della novella legislativa.

E' fondamentale evidenziare che il Legislatore ha preso atto del fallimento della privatizzazione delle procedure concorsuali.

Mk&Partners, già in un proprio studio del 2013, pubblicato su questo Blog ad un anno esatto dall'entrata in vigore della pessima riforma Monti/Letta, aveva denunciato gli abusi che si nascondevano dietro le misure per favorire la continuità di impresa, troppo spesso interpretate come escamotage intrapresi da imprenditori che avrebbero dovuto essere dichiarati falliti per liberarsi dei debiti contratti a tutto danno dei creditori.

Alla luce di quanto sopra, è fondamentale, altresì, evidenziare come la novella legislativa riprenda alla lettera le argomentazioni contenute in diversi atti di opposizione all'omologazione di concordati preventivi redatti e depositati da Mk&Partners, che in diversi casi aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sulla riformata norma di cui all'art. 178 L.F., la quale, come noto, introduceva un illegittimo silenzio-assenso in materia concorsuale ed aveva sempre contestato la totale mancanza di concorrenza nella cessione dei beni dell'impresa in crisi, che spesso venivano destinati a soggetti legati alla stessa impresa.

La riforma restituisce dignità alla procedura concordataria e ciò attraverso la obbligatoria ricerca di offerte concorrenti, quando sia proposta la cessione dell’azienda o di un ramo, attraverso l’obbligo di trasmissione continua degli atti procedimentali alla procura della repubblica (individuando sul nascere condotte di bancarotta) ed anche attraverso la tutela dei creditori storicamente meno protetti, vale a dire i creditori chirografari, ai quali viene riconosciuto il diritto di ottenere almeno il 20% delle loro legittime pretese.

Maggiore chiarezza si sarebbe dovuta, invece, assicurare al profilo transitorio sull'entrata in vigore della novella legislativa, poiché retroattivo è solo l'art. 1 della Legge n. 132/2015, mentre manca una vera e propria disciplina transitoria per quanto attiene alle altre norme.
Eppure, sarebbe stato auspicabile chiarire quali effetti avranno le nuove norme ui concordati presentati, ma anche omologati, prima della entrata in vigore della Legge n. 132/2015.

Si tratta, ad avviso, di Mk&Partners non di semplici norme processuali e come tali non incidenti sui processi già instaurati, in forza del principio per cui tempus regit actum, ma divere e proprie norme sostanziali.

E' inammissibile, in quanto provoca contrasti inaccettabili per l'ordinamento giuridico, che vi siano concordati preventivi omologati da poco, magari solo grazie al computo tra i favorevoli alla proposta di concordato, dei creditori che hanno omesso di votare.

La norma che ha introdotto il silenzio assenso era incostituzionale ab origine e la riforma legislativa dimostra appieno le doglianze al riguardo espresse in numerosi giudizi da Mk&Partners.

Ora, l'irretroattività di quella norma – di contenuto sostanziale e non processuale - rischia di mantenere e/o generare un forte squilibrio sistematico, in aperta violazione dell'art. 3 Cost., che sancisce il principio di uguaglianza formale.



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