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23 Luglio 2015

MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии: aboliti di fatto fondo patrimoniale e trust?

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La nuova norma del D.L. 83/15 rende di fatto inefficace il fondo patrimoniale ed il trust?


Con una norma a sorpresa, è entrata da pochi giorni in vigore una novella legislativa che potrebbe avere effetti devastanti.

Come noto, la costituzione di fondo patrimoniale, le donazioni, i trust costituivano negozi giuridici veri e validi, con piena efficacia tra le parti.

Certo se i negozi erano simulati, i terzi creditori danneggiati dalla simulazione potevano essere ammessi a provare la volontà dolosa del loro debitore di sottrarre il bene oggetto di alienazione alla sua garanzia patrimoniale fondamentalmente svolta ex art. 2740 cod. civ. ed alla successiva pretesa del creditore.

Si instaurava, quindi, un procedimento giudiziario ordinario, nel quale entrambe le parti erano ammesse a provare le loro ragioni e che, in caso di prova della tesi del creditore danneggiato, poteva concludersi con una sentenza del Giudice che dichiarava la inefficacia del trasferimento nei confronti del creditore procedente.

Nel caso di vittoria, il creditore avrebbe potuto soddisfarsi sul bene del debitore.

Ora la situazione è completamente cambiata, come potrete leggere dalla norma qui in comento.

A seguito della novella, il creditore, per il solo fatto che ritenga di essere pregiudicato da una donazione, da un fondo patrimoniale, da un trust, da un vincolo, può iniziare l’esecuzione forzata senza alcun permesso del Giudice.

E ciò indipendentemente dall'ottenimento di una sentenza dichiarativa di inefficacia.

Col risultato che magari il giudice emetterà sentenza di rigetto delle ragioni del creditore, quando ormai la casa del debitore è stata già venduta all’asta.

Si introduce di fatto una specie di presunzione che gli atti di cui sopra sono stipulati in frode al creditore, con una lesione gravissima del diritto alla difesa del debitore, ma anche del terzo che ha ricevuto i beni.

La nuova norma limita grandemente la difesa del debitore, e del terzo che ha ricevuto il bene, perché essi sono ammessi non alla causa ordinaria, con tutte le garanzie di legge conseguenti, ma solo alla opposizione alla esecuzione, processo più semplice e rapido, con una palese inversione dell’onere della prova, quale principio cardine del nostro ordinamento giuridico.

Peraltro, la nuova norma limita i motivi di opposizione: essi possono consistere solo nella contestazione dei motivi del 1 comma, e cioè motivi dell’esistenza del pregiudizio, e la conoscenza del debitore del pregiudizio medesimo.

Motivi labilissimi e, oltretutto, difficilissimi da provare.

La conseguenza è la perdita di efficacia degli atti di costituzione di fondo patrimoniale, di donazione, di trust e di vincoli in genere, che sono pertanto ormai da considerarsi come “sospesi” fino al termine dell’anno dalla loro trascrizione.

Unico elemento che limita il vantaggio che si concede alle banche, apparentemente le effettive destinatarie e beneficiarie del provvedimento, è, infatti, la durata temporale, limitata di un anno.


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